IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma del Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per  la
disciplina del servizio civile universale»; 
  Visto, in particolare, l'art. 10, comma 4, della  citata  legge  n.
106 del 2016, che prevede l'emanazione di un decreto  del  Presidente
della Repubblica per l'approvazione dello  statuto  della  Fondazione
Italia sociale; 
  Vista la delibera preliminare adottata dal Consiglio  dei  ministri
nella riunione del 10 marzo 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la delibera definitiva adottata, su proposta  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, nella riunione del 19 maggio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri,  sentiti
il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Statuto della Fondazione Italia sociale 
 
  1. E' approvato lo statuto  della  Fondazione  Italia  sociale  nel
testo allegato al presente decreto. 
  2. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo a  quello  della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Dato a Roma, addi' 28 luglio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2017 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri  giustizia  e  affari  esteri
reg.ne prev. n. 1767